Il TAR Piemonte, con sentenza numero 90/2018, ha respinto i ricorsi proposti da due cittadini che contestavano l’aumento degli abbonamenti di sosta per i residenti.
Il Giudice ha ritenuto legittima la deliberazione del Consiglio Comunale che, in applicazione dell’articolo 7 del vigente Codice della Strada, ha individuato “aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma …”.
La decisione adottata dalla Città “di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale” è stata ritenuta corretta dal TAR Piemonte “… in relazione all’obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino”, conformemente all’indirizzo contenuto sia nel Piano urbano dei parcheggi che nel Piano urbano della mobilità sostenibile “volto a perseguire il graduale riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo ed individuale, in modo da ridurre la congestione del traffico e migliorare l’accessibilità agli spazi cittadini…”.
Nella sentenza viene altresì precisato: è vero che “… l’esborso massimo di 180 euro annui è il risultato di un sensibile incremento tariffario rispetto alla precedente misura dei diritti di istruttoria, tuttavia la considerazione dell’importo assoluto, che corrisponde ad un costo giornaliero di circa 0,49 euro a carico dei residenti con indicatore reddituale più elevato, induce a giudicare” …” non irragionevole e perciò legittima la delibera del Comune di Torino”.
Infine, “la commisurazione della tariffa all’Isee risponde, ad avviso del Collegio, a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato…”.